Le polizze per Rischi Tecnologici
Le Polizze per Rischi Tecnologici comprendono:
- guasti macchine e danni indiretti:
assicura i danni alle macchine in esercizio e la conseguente perdita economica da interruzione d’esercizio; - leasing di beni strumentali e immobiliari:
assicura i danni ai beni strumentali e immobili oggetto del leasing; - danni a impianti e a terzi in fase di montaggio:
assicura i danni agli impianti e a terzi in fase di montaggio e collaudo; - CAR (Contractor’s All Risks):
la polizza C.A.R. è una forma di assicurazione che significa letteralmente «tutti i rischi del costruttore», nel senso che garantisce sia i danni subiti dall’opera in costruzione, sia la responsabilità civile verso i terzi durante l’esecuzione della stessa.
La garanzia assicurativa, “danni alle opere”, è di tipo all risks, ovvero garantisce l’indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate da qualunque causa non espressamente esclusa.
- Postuma Decennale:
la polizza copre danni materiali e diretti all’immobile assicurato durante il periodo di efficacia del contratto conseguenti a rovina totale o parziale, gravi difetti costruttivi, purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione e abbiano colpito parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata; - Fotovoltaico:
la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle delimitazioni di polizza.
Il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell’allegato 1 del decreto ministeriale, approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007.In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, la garanzia non ha effetto.
La copertura assicurativa avrà efficacia a condizione che sia stata prevista una regolare attività di manutenzione dell’impianto, sia contrattualizzata con un’azienda esterna, sia eseguita da personale interno e purchè gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione.
In ogni caso, tale attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile.
E’ possibile estendere la copertura anche per la perdita di Profitto Lordo derivante dall’interruzione o dalla diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di un sinistro che abbia colpito l’impianto assicurato.
