Legge
- Cauzione:
Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 all’atto della stipula di un contratto avente ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurarsi e a consegnare all’acquirente stesso una fidejussione bancaria o assicurativa, anche secondo quanto previsto dall’art. 1938 c.c., di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. - Decennale postuma:
Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, il costruttore è tenuto a procurarsi il rilascio di una polizza assicurativa indennitaria decennale con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a beneficio dell’acquirente, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, di cui al costruttore è tenuto ai sensi dell’art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi nel corso di dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori. - C.A.R. (tutti i rischi dal cantiere):
Rilasciata a favore del costruttore di immobili, garantisce tutti i danni provocati all’opera in costruzione, anche ai terzi, tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati, salvo quanto espressamente escluso.
